Art. 32

Obblighi del comandante della nave durante le ispezioni

In vigore dal 20 mag 2019
Obblighi del comandante della nave durante le ispezioni Il comandante della nave adotta tutte le misure necessarie per facilitare l'ispezione: a) provvedendo affinché, quando una nave di ispezione ha segnalato che è in procinto di avviare un'ispezione, ogni rete che sta per essere salpata non sia issata a bordo per almeno 30 minuti dopo il segnale ricevuto dalla nave di ispezione; b) su richiesta di una piattaforma di ispezione e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme di navigazione, facilitando l'imbarco degli ispettori; c) fornendo una scaletta d'imbarco conforme alle disposizioni dell'allegato IV.G delle CEM di cui al punto 40) dell'allegato del presente regolamento; d) assicurandosi che tutti i congegni meccanici per l'imbarco possano essere utilizzati in sicurezza e che vi sia un accesso sicuro tra tali congegni e il ponte; e) garantendo agli ispettori l'accesso a tutte le zone di interesse, i ponti e i locali, le catture (trasformate o no), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti che essi ritengano necessari per verificare la conformità al presente regolamento; f) registrando e fornendo agli ispettori, su richiesta, le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), punto iii); g) producendo, su richiesta degli ispettori, documenti d'immatricolazione, schemi grafici o descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, registri di produzione, piani di stivaggio e prestando agli ispettori l'assistenza ragionevolmente necessaria per verificare che l'effettivo stivaggio delle catture sia conforme al piano di stivaggio; h) astenendosi dall'interferire con gli eventuali contatti tra gli ispettori e l'osservatore, tra l'altro garantendo la riservatezza necessaria all'esercizio dei loro compiti; i) agevolare il prelievo di campioni di pesci trasformati da parte degli ispettori, ai fini dell'identificazione delle specie attraverso l'analisi del DNA; j) intraprendendo le azioni necessarie per preservare l'integrità dei sigilli apposti dagli ispettori e di qualsiasi elemento di prova che resta a bordo, salvo se altrimenti disposto dallo Stato di bandiera; k) per garantire la conservazione degli elementi di prova, laddove siano stati apposti sigilli e/o raccolte prove, firmando la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli; l) interrompendo le attività di pesca su richiesta degli ispettori in conformità dell', paragrafo 2, lettera b); m) consentendo, su richiesta, l'uso delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell'operatore radio per i messaggi che gli ispettori devono inviare e ricevere; n) rimuovendo, su richiesta degli ispettori, ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del regolamento; o) se gli ispettori hanno effettuato annotazioni nei giornali e registri, fornendo agli ispettori copia di tutte le pagine in cui figurano tali annotazioni e, su richiesta degli ispettori, firmando tali pagine per confermare che si tratta di copie conformi; e p) in caso di richiesta di sospendere le attività di pesca, non riprendendo tali attività fino a quando: i) gli ispettori abbiano completato l'ispezione e messo al sicuro gli elementi di prova; e ii) il comandante della nave abbia firmato la sezione corrispondente del rapporto di ispezione di cui alla lettera k).
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