Art. 8
Superamento dei limiti di catture accessorie in una cala
In vigore dal 20 mag 2019
Superamento dei limiti di catture accessorie in una cala
1. Il comandante di un peschereccio si assicura che la nave:
a)
non pratichi la pesca diretta di specie di cui all', paragrafo 2;
b)
rispetti i requisiti elencati di seguito nei casi in cui, fatta eccezione per la pesca diretta del gamberetto boreale, il peso di qualsiasi specie soggetta ai limiti per le catture accessorie sia superiore al limite più elevato tra quelli specificati all', paragrafo 3, in una qualsiasi cala:
i)
si sposti immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente retata/cala e rimanga a tale distanza per tutto il corso della retata/cala successiva;
ii)
esca dalla divisione e non vi faccia ritorno per almeno 60 ore se i limiti delle catture accessorie di cui all', paragrafo 3, sono stati di nuovo superati a seguito della prima retata/cala dopo che la nave si era spostata in conformità del punto i);
iii)
effettui una cala di prova per una durata massima di 3 ore prima di iniziare una nuova attività di pesca dopo un'assenza di almeno 60 ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non va considerata pesca diretta di tali stock e la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente ai punti i) e ii); e
iv)
individui ogni cala di prova eseguita conformemente alla lettera b) e annoti nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.
2. Nella pesca diretta del gamberetto boreale gli spostamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applicano quando, in una qualsiasi cala, il quantitativo totale di stock di pesci demersali elencati nelle possibilità di pesca in vigore è superiore al 5 % nella divisione 3M o al 2,5 % nella divisione 3L.
3. Quando una nave pratica la pesca diretta della razza con reti aventi dimensioni di maglia autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore, in peso, delle catture totali di una cala è costituita da stock soggetti a limiti per le catture accessorie, di cui all', paragrafo 2, tali catture sono considerate catture accidentali; tuttavia la nave si sposta immediatamente come specificato al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La percentuale di catture accessorie in una qualsiasi cala è calcolata come percentuale, in peso, di ciascuno stock elencato nelle possibilità di pesca in vigore sul totale delle catture di tale cala.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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