Art. 10

Ippoglosso nero

In vigore dal 20 mag 2019
Ippoglosso nero 1.   Le misure indicate di seguito si applicano alle navi di 24 metri o più di lunghezza fuori tutto che praticano la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO: a) ciascuno Stato membro ripartisce il rispettivo contingente di ippoglosso nero tra le loro navi autorizzate; b) una nave autorizzata sbarca le sue catture di ippoglosso nero esclusivamente in un porto designato di una parte contraente della NAFO. A tal fine gli Stati membri designano nel loro territorio uno o più porti in cui le navi autorizzate possono sbarcare le catture di ippoglosso nero; c) ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome di ogni porto a tal fine designato. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in vigore. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO; d) almeno 48 ore prima dell'orario previsto di arrivo in porto, una nave autorizzata, o il rappresentante della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali di controllo della pesca l'orario previsto di arrivo, una stima del quantitativo totale di ippoglosso nero detenuto a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate le catture; e) gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo inviano alla Commissione, con l'EFCA in copia, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l'ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO. 2.   Le procedure seguenti si applicano alle navi autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale effettuate al di fuori della zona di regolamentazione che entrano nella zona regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero: a) il comandante del peschereccio comunica al segretario esecutivo della NAFO per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione (latitudine e longitudine) in cui il comandante del peschereccio intende iniziare la pesca, l'orario previsto di arrivo in tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail); b) una nave di ispezione, che intenda ispezionare un peschereccio prima che inizi le attività di pesca dell'ippoglosso nero, comunica al peschereccio e al segretario esecutivo della NAFO le coordinate del punto di ispezione designato, che non dista più di 60 miglia nautiche dalla posizione in cui il comandante del peschereccio prevede che la nave comincerà le attività di pesca, e ne informa opportunamente le altre navi di ispezione che operano nella zona di regolamentazione; c) un peschereccio cui è pervenuta una notifica ai sensi della lettera b): i) si porta nel punto designato per l'ispezione; e ii) si assicura che il piano di stivaggio delle catture a bordo all'ingresso della zona di regolamentazione soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 5, e sia messo a disposizione degli ispettori su richiesta; d) un peschereccio non può avviare le attività di pesca prima di essere ispezionato a norma del presente articolo, a meno che: i) non riceva alcuna comunicazione entro 72 ore dalla notifica che ha inviato a norma della lettera a); o ii) entro 3 ore dall'arrivo nel punto di ispezione designato, la nave di ispezione non abbia ancora iniziato l'ispezione prevista. 3.   Sono vietati gli sbarchi di ippoglosso nero da navi di parti non contraenti che hanno praticato attività di pesca nella zona di regolamentazione.
Storico versioni

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