Art. 9
Gamberetto boreale
In vigore dal 20 mag 2019
Gamberetto boreale
1. Ai fini del presente articolo la divisione 3M comprende la parte della divisione 3L delimitata dalle linee che congiungono i punti indicati nella tabella 1 e illustrata nella figura 1(1) delle CEM di cui al punto 6) dell'allegato del presente regolamento.
2. Una nave che pratica la pesca del gamberetto boreale e di altre specie nella stessa bordata trasmette alla Commissione un rapporto indicante il cambiamento di attività di pesca. Il numero di giorni di pesca è calcolato di conseguenza.
3. I giorni di pesca di cui al presente articolo non sono trasferibili tra le parti contraenti della NAFO. I giorni di pesca di una parte contraente della NAFO possono essere utilizzati da una nave battente bandiera di un'altra parte contraente della NAFO soltanto in conformità dell'.
4. Nessuna nave è autorizzata a praticare la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M tra le ore 00:01 UTC (tempo universale coordinato) del 1o giugno e le ore 24:00 UTC del 31 dicembre nella zona descritta nella tabella 2 e illustrata nella figura 1(2) delle CEM di cui al punto 7) dell'allegato del presente regolamento.
5. Tutte le attività di pesca del gamberetto boreale nella divisione 3L hanno luogo a profondità superiori a 200 metri. La pesca nella zona di regolamentazione è limitata a una zona a est di una linea delimitata dalle coordinate descritte nella tabella 3 e illustrata nella figura 1(3) delle CEM di cui al punto 8) dell'allegato del presente regolamento.
6. Ogni nave che abbia praticato la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3L, o i rappresentanti della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali con almeno 24 ore di anticipo l'orario previsto di arrivo e una stima dei quantitativi, per divisione, di gamberetto boreale detenuti a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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