Art. 7
Catture accessorie detenute a bordo
In vigore dal 20 mag 2019
Catture accessorie detenute a bordo
1. Il comandante del peschereccio, compreso di una nave noleggiata in conformità dell', si assicura che la nave, quando opera nella zona di regolamentazione, riduca al minimo le catture accessorie di specie provenienti da stock che figurano nelle rispettive possibilità di pesca in vigore.
2. Le specie elencate nelle possibilità di pesca in vigore sono classificate come catture accessorie quando sono prelevate in una divisione in cui esiste una delle situazioni seguenti:
a)
allo Stato membro in questione non è stato assegnato un contingente per tale stock in tale divisione conformemente alle possibilità di pesca in vigore;
b)
è in vigore un divieto di pesca per tale stock (moratoria); o
c)
il contingente «altri» per un determinato stock è stato integralmente utilizzato a seguito della notifica da parte della Commissione a norma dell'.
3. Il comandante del peschereccio, compreso di una nave noleggiata in conformità dell', si assicura che la nave limiti i quantitativi di specie classificate come catture accessorie detenute a bordo ai massimali indicati di seguito:
a)
per il merluzzo bianco nella divisione 3M, lo scorfano nelle divisioni 3LN e la passera pianuzza nelle divisioni 3NO: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;
b)
per il merluzzo bianco nelle divisioni 3NO: 1 000 kg o il 4 %, a seconda di quale valore sia superiore;
c)
per tutti gli altri stock elencati nelle possibilità di pesca, per i quali non sono stati assegnati contingenti specifici allo Stato membro: 2 500 kg o il 10 %, a seconda di quale valore sia superiore;
d)
quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria), o quando il contingente «altri» aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore; e
e)
quando la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M viene chiusa in conformità dell', paragrafo 1, lettera d): 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;
f)
mentre è praticata la pesca diretta della limanda nelle divisioni 3LNO: il 15 % della passera canadese; in caso contrario si applicano le disposizioni per le catture accessorie di cui alla lettera d).
4. I limiti e le percentuali di cui al paragrafo 3 sono calcolati per divisione come percentuale, in peso, di ciascuno stock sul totale delle catture degli stock elencati nelle possibilità di pesca e detenuti a bordo per la divisione in questione al momento dell'ispezione, sulla base dei dati riportati nel giornale di pesca.
5. Il calcolo dei livelli di catture accessorie di pesci demersali di cui al paragrafo 3 non include le catture di gamberetto boreale nel totale delle catture a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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