Art. 5
Limiti di cattura e di sforzo
In vigore dal 20 mag 2019
Limiti di cattura e di sforzo
1. Ogni Stato membro provvede a che tutti i limiti di cattura e/o di sforzo si applichino agli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore e, salvo se altrimenti specificato, che tutti i contingenti siano espressi in peso vivo e in tonnellate metriche.
2. Gli Stati membri possono consentire ai pescherecci che battono la loro bandiera di praticare la pesca di stock di cui non è stato assegnato loro un contingente in conformità delle possibilità (contingente «altri»), se tale contingente esiste e il segretario esecutivo della NAFO non ha inviato una notifica di chiusura.
3. Per gli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore catturati all'interno della zona di regolamentazione da navi battenti la sua bandiera, ogni Stato membro di bandiera:
a)
provvede affinché tutte le catture di specie provenienti da stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore effettuate da navi battenti la propria bandiera siano imputate al contingente ad esso assegnato, comprese le catture accessorie di scorfano effettuate nella zona 3M tra la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 50 % del totale ammissibile di catture (TAC) per lo scorfano della zona 3M e il 1o luglio;
b)
provvede affinché a bordo delle navi battenti la propria bandiera non sia presente altro scorfano catturato nella zona 3M dopo la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 100 % del TAC per lo scorfano della divisione 3M, ad eccezione dello scorfano catturato nella zona 3M prima della chiusura;
c)
comunica alla Commissione e all'EFCA i nomi delle navi dell'Unione che intendono pescare il contingente «altri» almeno 48 ore prima di ogni ingresso e dopo un minimo di 48 ore di assenza dalla zona di regolamentazione. Se possibile, tale notifica è corredata di una stima delle catture previste. Tale notifica è pubblicata sul sito Monitor, Control and Surveillance (MCS) (monitoraggio, controllo e sorveglianza) della NAFO.
4. Per ogni cala, la specie che rappresenta la percentuale più elevata, in peso, delle catture totali di tale cala è considerata come catturata in un'attività di pesca diretta dello stock in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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