Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 mag 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «convenzione», la convenzione del 1979 sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, e relative modifiche periodiche; 2) «zona della convenzione», la zona alla quale si applica la convenzione, quale definita all'articolo IV, paragrafo 1, della stessa. La zona della convenzione è divisa in sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche, di cui all'allegato I della convenzione; 3) «zona di regolamentazione», la parte della zona della convenzione che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale; 4) «risorse della pesca», tutti i pesci, i molluschi e i crostacei presenti nella zona della convenzione, ad esclusione: a) delle specie sedentarie, sulle quali gli Stati costieri possono esercitare diritti sovrani conformemente all'articolo 77 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; e b) degli stock delle specie anadrome e catadrome e delle specie altamente migratorie di cui all'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella misura in cui sono gestiti nell'ambito di altri trattati internazionali; 5) «attività di pesca», la raccolta o la trasformazione di risorse della pesca, lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca o di prodotti derivati dalle risorse della pesca o qualsiasi altra attività preparatoria, di supporto o correlata alla raccolta di risorse della pesca nella zona di regolamentazione, ivi incluse: a) l'azione o il tentativo di ricerca o di cattura di risorse della pesca; b) qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità; e c) ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione; 6) «peschereccio», qualsiasi nave dell'Unione che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, o ad attività di pesca sperimentale o esplorativa; 7) «nave da ricerca», una nave permanentemente adibita ad attività di ricerca o una nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca utilizzata temporaneamente per attività di ricerca sulla pesca; 8) «CEM», le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione della NAFO; 9) «possibilità di pesca», i contingenti di pesca assegnati a uno Stato membro in forza di un atto dell'Unione in vigore per la zona di regolamentazione; 10) «EFCA», l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); 11) «giorno di pesca», ogni giorno di calendario o frazione di giorno di calendario in cui un peschereccio è presente in una qualsiasi divisione della zona di regolamentazione; 12) «porto», comprende, tra l'altro, i terminali off-shore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l'approvvigionamento; 13) «nave di una parte non contraente», una nave battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della NAFO o uno Stato membro, o una nave sospettata di essere priva di nazionalità; 14) «trasbordo», il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell'imbarcazione, di risorse o prodotti della pesca; 15) «reti da traino pelagiche», reti da traino progettate per la pesca di specie pelagiche, nessuna porzione delle quali è utilizzata, o è progettata per essere utilizzata, in alcuna fase, sul fondo del mare o a contatto con esso. Tali reti sono prive di dischi, diavoloni o pattini lungo la cima o di qualsiasi altro elemento accessorio progettato per entrare in contatto con il fondale, ma possono essere munite di foderone; 16) «ecosistemi marini vulnerabili o EMV», gli EMV di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione delle attività di pesca d'altura; 17) «footprint» (impronta), altrimenti nota come «zone esistenti di pesca di fondo», la porzione della zona di regolamentazione in cui, storicamente, è stata praticata la pesca di fondo, definita dalle coordinate di cui alla tabella 4 e illustrata nella figura 2 delle CEM di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente regolamento; 18) «attività di pesca di fondo», qualsiasi attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca sono a contatto o possono essere a contatto con il fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca; 19) «pesce trasformato», qualsiasi organismo marino che è stato materialmente modificato dopo la cattura, compreso il pesce sfilettato, eviscerato, confezionato, inscatolato, congelato, affumicato, salato, cotto, in salamoia, essiccato o preparato per il mercato in qualsiasi altro modo; 20) «attività di pesca di fondo esplorative», attività di pesca di fondo condotte al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo o al loro interno ma con cambiamenti significativi nell'esecuzione o nella tecnologia utilizzata per la pesca; 21) «specie indicatrici di EMV», le specie che segnalano la presenza di EMV, di cui all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento; 22) «numero IMO», il numero di 7 cifre assegnato ad un peschereccio sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale; 23) «ispettore», salvo se altrimenti specificato, un ispettore dei servizi di controllo della pesca di una parte contraente della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza di cui al capo VII; 24) «pesca INN», le attività descritte nel Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO; 25) «bordata di pesca», per un peschereccio comprende il tempo trascorso dall'ingresso fino alla partenza dalla zona di regolamentazione che ha termine quando tutte le catture a bordo provenienti dalla zona di regolamentazione sono state sbarcate o trasbordate; 26) «CCP», un centro di controllo della pesca ubicato sulla terraferma nello Stato membro di bandiera; 27) «elenco delle navi INN», l'elenco redatto in conformità degli delle CEM; 28) «impatti negativi significativi», gli impatti negativi significativi di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura; 29) «elemento indicatore di EMV», l'elemento indicatore di EMV menzionato nelle caratteristiche topografiche, idrofisiche o geologiche che potenzialmente sostengono gli EMV, come specificato all'allegato I.E, parte VII, delle CEM di cui al punto 4) dell'allegato del presente regolamento; 30) «osservatore», una persona autorizzata e abilitata da uno Stato membro o da una parte contraente a osservare, monitorare e raccogliere informazioni a bordo dei pescherecci.
Storico versioni

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