Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 mag 2019
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, salvo se altrimenti disposto, si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati o destinati ad essere utilizzati per le attività di pesca praticate a fini commerciali sulle risorse alieutiche della zona di regolamentazione della NAFO, quale definita nell'allegato I della convenzione, come pure per le attività praticate da navi di paesi terzi ai sensi della convenzione nelle acque o nel territorio dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti in vigore nel settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (12) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (13).
3. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, le attività delle navi da ricerca dell'Unione non sono limitate da misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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