Art. 6

Chiusura delle attività di pesca

In vigore dal 20 mag 2019
Chiusura delle attività di pesca 1.   Ciascuno Stato membro: a) chiude le attività di pesca degli stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore nella zona di regolamentazione alla data in cui le informazioni disponibili indicano che il contingente totale ad esso assegnato per gli stock in questione sarà stato catturato, compresi il quantitativo che si prevede sarà catturato prima della chiusura dell'attività di pesca, i rigetti e la stima delle catture non dichiarate da tutte le navi battenti la bandiera di tale Stato membro; b) provvede affinché le navi battenti la propria bandiera cessino immediatamente le attività di pesca che possono comportare catture quando la Commissione gli notifica, a norma del paragrafo 3, che il contingente ad esso assegnato è stato integralmente catturato. Se lo Stato membro può dimostrare che dispone ancora di contingenti per lo stock in questione conformemente al paragrafo 2, le sue navi possono riprendere la pesca di tale stock; c) chiude la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M quando è raggiunto il numero di giorni di pesca ad esso assegnati. Il numero di giorni di pesca per ogni nave è determinato utilizzando i dati di posizione VMS nella divisione 3M; a tal fine una qualsiasi parte di un giorno è considerata un giorno intero; d) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M tra la data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 50 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3, e il 1o luglio; e) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M alla data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3; f) comunica immediatamente alla Commissione la data di chiusura di cui alle lettere da a) a e); g) vieta alle navi battenti la propria bandiera di continuare, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente «altri» per più di cinque giorni dalla notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO, quale trasmessa dalla Commissione, del previsto esaurimento di tale contingente «altri», conformemente al paragrafo 3; h) provvede affinché nessuna nave battente la propria bandiera inizi, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente «altri» a seguito della notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO del previsto esaurimento di tale contingente «altri», conformemente al paragrafo 3; i) dopo la chiusura della pesca ai sensi del presente paragrafo, si assicura che a bordo delle navi battenti la propria bandiera non siano più presenti pesci del contingente in questione, salvo diversa autorizzazione a norma del presente regolamento. 2.   Un'attività di pesca chiusa a norma del paragrafo 1 può essere riaperta entro 15 giorni dalla notifica da parte della Commissione, previa comunicazione con il segretario esecutivo della NAFO: a) se il segretario esecutivo della NAFO conferma che la Commissione ha dimostrato che un contingente dell'assegnazione originale è ancora disponibile; o b) se un trasferimento di contingente da un'altra parte contraente della NAFO, in conformità delle possibilità di pesca, si traduce in un contingente supplementare dello stock in questione oggetto di chiusura. 3.   La Commissione notifica senza ritardo agli Stati membri la data di chiusura di cui al paragrafo 1.
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Chiusura delle attività di pesca (Art. 6 Regolamento (UE) 2019/833) — Testo vigente | Portale Normativo