Art. 12
Misure di conservazione e di gestione degli squali
In vigore dal 20 mag 2019
Misure di conservazione e di gestione degli squali
1. Gli Stati membri comunicano tutte le catture di squali, incluse le serie temporali disponibili, in conformità delle procedure di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'.
2. Per tutte le retate osservate contenenti lo squalo di Groenlandia, gli osservatori annotano il numero, il peso stimato e la lunghezza misurata (o la lunghezza stimata, qualora non sia possibile fornire la lunghezza misurata) per retata o cala, nonché il sesso e la destinazione delle catture (vive, morte o sconosciute) per ciascuno squalo di Groenlandia.
3. È vietato:
a)
asportare le pinne di squalo a bordo delle navi;
b)
detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo completamente staccate dalla carcassa.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.
5. Nessun peschereccio deve detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le pinne ottenute in violazione del presente articolo.
6. Nelle attività di pesca non dirette agli squali, gli Stati membri incoraggiano tutte le navi battenti la propria bandiera a rilasciare gli squali vivi, in particolare gli esemplari giovani, quando non siano destinati a fini alimentari o di sussistenza.
7. Laddove possibile, gli Stati membri:
a)
avviano ricerche finalizzate a rendere gli attrezzi da pesca più selettivi per la protezione degli squali;
b)
conducono ricerche sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, sui modelli di migrazione, come pure sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita delle principali specie di squali.
8. Gli Stati membri forniscono i risultati di tali ricerche alla Commissione, che li trasmette al segretario esecutivo della NAFO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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