Art. 36

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

In vigore dal 20 mag 2019
Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni 1.   In caso di infrazione da parte di una nave che batte la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera: a) effettua un'indagine accurata, comprendente, se necessario, l'ispezione fisica del peschereccio quanto prima possibile; b) collabora con la parte contraente della NAFO di ispezione, o con lo Stato membro di ispezione, se diverso dallo Stato membro di bandiera, al fine di preservare le prove o la catena di custodia in una forma tale da facilitare l'espletamento delle procedure previste dalle sue leggi; c) agisce senza ritardo a livello amministrativo o giudiziario, secondo la propria legislazione nazionale, nei confronti dei responsabili della nave; e d) si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dai benefici da esse derivanti. 2.   I provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), possono comprendere quelli inclusi nel seguente elenco non esaustivo, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto nazionale: a) ammende; b) il sequestro della nave e di attrezzi da pesca e catture illegali; c) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca; e d) la riduzione o l'abolizione di eventuali contingenti di pesca. 3.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede affinché tutte le notifiche di infrazione siano trattate come se provenissero da propri ispettori. 4.   Lo Stato membro di bandiera e lo Stato membro di approdo comunicano immediatamente alla Commissione: a) i provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d); b) prima possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro mesi dopo il verificarsi di un'infrazione grave, un rapporto che delinei l'andamento dell'indagine, compresi i dettagli delle eventuali azioni adottate o avviate in relazione all'infrazione; e c) al completamento dell'indagine, un rapporto sui relativi risultati.
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