Art. 38

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 mag 2019
Ambito di applicazione Il presente capo si applica agli sbarchi, ai trasbordi o all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che effettuano attività di pesca nella zona di regolamentazione. Il presente capo si applica alle navi che trasportano catture nella zona di regolamentazione o ai prodotti ittici ottenuti da tali catture che non siano stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
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