Art. 40

Obblighi dello Stato membro di bandiera

In vigore dal 20 mag 2019
Obblighi dello Stato membro di bandiera 1.   Gli Stati membri si accertano che il comandante di una nave battente la loro bandiera rispetti gli obblighi di cui all'. 2.   Lo Stato membro di un peschereccio che intende effettuare operazioni di sbarco o trasbordo o usare altri servizi portuali, o qualora il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, rinvia per conferma una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, trasmesso conformemente all', paragrafo 5, con la parte B debitamente compilata, in cui dichiara che: a) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione; b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente dichiarati per specie e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili; c) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; e d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS. 3.   Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell', paragrafo 5, e dell'invio delle conferme a norma dell', paragrafo 6. La Commissione pubblica queste informazioni, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.
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