Art. 41
Obblighi del comandante della nave
In vigore dal 20 mag 2019
Obblighi del comandante della nave
1. Il comandante o l'agente di un peschereccio che intenda entrare in porto invia una domanda in tal senso alle autorità competenti dello Stato membro di approdo entro i termini di cui all', paragrafo 2. La domanda è corredata del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L, parte A, delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, debitamente compilato come segue:
a)
il modulo PSC 1 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.A delle CEM è utilizzato quando la nave trasporta, sbarca o trasborda le proprie catture; e
b)
il modulo PSC 2 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.B delle CEM è utilizzato quando la nave è impegnata in operazioni di trasbordo. Per ogni nave cedente va utilizzato un modulo distinto;
c)
entrambi i moduli (PSC 1 e PSC 2) sono compilati nei casi in cui una nave trasporti, sbarchi o trasbordi le proprie catture e catture ricevute a seguito di un trasbordo.
2. Un comandante della nave o agente può annullare una richiesta preventiva, previa notifica alle autorità competenti del porto che intendeva usare. La richiesta è corredata di una copia del modulo originale di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, con la scritta «annullata» riportata in diagonale.
3. Il comandante della nave non avvia le operazioni di sbarco o di trasbordo né usa altri servizi portuali prima di esservi stato autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro o prima dell'ora prevista di arrivo (Estimated Time of Arrival - ETA), quale indicata nel modulo PSC 1 o PSC 2. Tuttavia, le operazioni di sbarco o trasbordo e l'uso di altri servizi portuali possono cominciare prima dell'ora prevista di arrivo con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo.
4. Il comandante della nave:
a)
collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio, eseguita secondo le presenti procedure, e non ostacola o intimidisce gli ispettori dello Stato di approdo nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato;
b)
consente l'accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture, alle reti e agli altri attrezzi o attrezzature e fornisce qualsiasi informazione utile richiesta dagli ispettori dello Stato di approdo, comprese copie dei pertinenti documenti.
Storico versioni
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