Art. 43
Riservatezza
In vigore dal 20 mag 2019
Riservatezza
Tutti i rapporti di ispezione e di indagine, e le relative immagini e prove, nonché i moduli di cui al presente capo, sono trattati come documenti riservati dagli Stati membri, dalle autorità competenti, dagli operatori, dai comandanti delle navi e dal personale, conformemente alle norme sulla riservatezza di cui all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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