Art. 45
Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione
In vigore dal 20 mag 2019
Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione
Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione, autorizzata nell'ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, che avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:
a)
trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza, di cui all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento;
b)
cerca di informare il comandante della nave che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della nave;
c)
se opportuno chiede al comandante della nave l'autorizzazione a salire a bordo della nave per effettuare un'ispezione; e
d)
se il comandante della nave accetta l'ispezione:
i)
trasmette sollecitamente alla Commissione le risultanze dell'ispezione, utilizzando il modulo del rapporto di ispezione contenuto nell'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento; e
ii)
consegna al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione.
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