Art. 46

Ingresso in porto e ispezione delle navi di parti non contraenti

In vigore dal 20 mag 2019
Ingresso in porto e ispezione delle navi di parti non contraenti 1.   Ogni comandante di una nave di una parte non contraente chiede il permesso di entrare in porto all'autorità competente dello Stato membro di approdo, in conformità delle disposizioni dell'. 2.   Gli Stati membri di approdo: a) trasmettono sollecitamente allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'; b) negano l'ingresso in porto di qualsiasi nave di una parte non contraente se: i) il comandante della nave non ha rispettato le disposizioni dell', paragrafo 1; oppure ii) lo Stato di bandiera non ha confermato le attività di pesca della nave conformemente all', paragrafo 2; c) comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di negare l'ingresso in porto, lo sbarco o il trasbordo o altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente; d) revocano il diniego di ingresso in porto unicamente se lo Stato di approdo ha stabilito che vi sono prove sufficienti del fatto che le ragioni alla base di tale diniego erano inadeguate o erronee o che tali ragioni non sussistono più; e) comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di revocare il diniego di ingresso in porto, di sbarco o trasbordo o di altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente; f) qualora autorizzino l'ingresso, si accertano che la nave sia ispezionata da funzionari debitamente autorizzati che conoscono il presente regolamento e che l'ispezione sia effettuata in conformità dell', paragrafi da 11 a 17; e g) trasmettono sollecitamente alla Commissione una copia del rapporto di ispezione e i dettagli di eventuali azioni successive da loro intraprese. 3.   Gli Stati membri si accertano che nessuna nave di parti non contraenti proceda a operazioni di sbarco o trasbordo o faccia altro uso dei servizi portuali, a meno che la nave non sia stata prima ispezionata da suoi funzionari debitamente autorizzati e con un buona conoscenza del presente regolamento e il comandante della nave possa dimostrare che le specie di pesci detenute a bordo e oggetto della convenzione NAFO sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione o nel rispetto del presente regolamento.
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