Art. 48

Azioni contro le navi che figurano nell'elenco INN

In vigore dal 20 mag 2019
Azioni contro le navi che figurano nell'elenco INN Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare, prevenire ed eliminare la pesca INN in relazione alle navi figuranti nell'elenco delle navi INN, tra l'altro: a) vietando, salvo nei casi di forza maggiore, a tutte le navi battenti la loro bandiera di partecipare ad attività di pesca con le navi che figurano in tali elenchi, comprese, ma non solo, le attività di pesca congiunte; b) vietando la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a tali navi; c) vietando a tali navi l'ingresso nei loro porti e, qualora una nave si trovi già in porto, vietandole l'uso del porto, salvo nei casi di forza maggiore, o di difficoltà, per fini di ispezione o per intraprendere appropriate azioni esecutive; d) vietando a tali navi di cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore; e) rifiutando a tali navi il permesso di praticare attività di pesca nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale; f) vietando il noleggio di tali navi; g) rifiutando a tali navi l'abilitazione a battere la loro bandiera; h) vietando lo sbarco e l'importazione di pesce proveniente da tali navi o riconducibile alle stesse; i) incoraggiando gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi il trasbordo di pesce; e j) raccogliendo e scambiando adeguate informazioni su tali navi con le altre parti contraenti, con le parti non contraenti e con le ORGP al fine di rilevare, scoraggiare e prevenire l'uso di falsi titoli di importazione ed esportazione in relazione al pesce o a prodotti della pesca provenienti da tali navi.
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