Art. 50

Procedure di modifica

In vigore dal 20 mag 2019
Procedure di modifica 1.   La Commissione adotta, entro il 18 dicembre 2019 un atto delegato conformemente all' che integra il regolamento con le disposizioni e gli allegati delle CEM di cui all'allegato del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare successivamente tale atto delegato. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all', atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dalla NAFO che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri, in relazione a quanto segue: a) l'elenco delle attività delle navi da ricerca, di cui all', paragrafo 1; b) le misure di cui all' relative alle zone di pesca del gamberetto boreale; le pertinenti comunicazioni, le modifiche delle attività e delle profondità di pesca e i riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca; c) le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), e le condizioni per l'avvio delle attività di pesca di cui all', paragrafo 2, lettera d); d) il contenuto delle trasmissioni elettroniche di cui all', paragrafo 5, l'elenco dei documenti validi da tenere a bordo delle navi conformemente all', paragrafo 8, e il contenuto del piano di capacità di cui all', paragrafo 10; e) i documenti da tenere a bordo della nave noleggiata conformemente all', paragrafo 9; f) i dati VMS da trasmettere con trasmissione automatica continua a norma dell', paragrafo 1, nonché gli obblighi del CCP a norma dell', paragrafi 2 e 9; g) le percentuali di presenza di osservatori a norma dell', paragrafo 3, i rapporti degli Stati membri a norma dell', paragrafo 7, gli obblighi degli osservatori a norma dell', paragrafo 11, e gli obblighi del comandante della nave, a norma dell', paragrafo 12; h) gli obblighi del comandante della nave durante le ispezioni a norma dell'; 3.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche delle CEM.
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