Art. 22
Requisiti relativi alle navi
In vigore dal 20 mag 2019
Requisiti relativi alle navi
1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica le informazioni seguenti:
a)
un elenco delle navi battenti la propria bandiera che può autorizzare a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione («nave notificata»), nel formato previsto all'allegato II.C.1 delle CEM di cui al punto 25) dell'allegato del presente regolamento;
b)
sollecitamente, eventuali cancellazioni dall'elenco delle navi notificate nel formato previsto nell'allegato II.C.2 delle CEM di cui al punto 26) dell'allegato del presente regolamento.
2. Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, a meno che:
a)
sia elencato quale nave notificata;
b)
gli sia stato rilasciato un numero IMO; e
c)
gli sia stata rilasciata un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera per condurre tali attività di pesca («nave autorizzata»).
3. Nessuno Stato membro autorizza un peschereccio battente la propria bandiera di effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione se non è in grado di esercitare efficacemente i propri obblighi di Stato di bandiera nei confronti di tale nave.
4. Ciascuno Stato membro gestisce il numero di navi autorizzate e il loro sforzo di pesca in modo da tenere in debito conto le possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione.
5. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione in formato elettronico:
a)
l'autorizzazione individuale per ogni nave che figura sull'elenco delle navi notificate e da esso autorizzata a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione, nel formato previsto all'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27) dell'allegato del presente regolamento, entro 40 giorni dall'inizio delle attività di pesca per l'anno civile;
Ogni autorizzazione indica in particolare le date di inizio e di fine della validità e le specie per le quali è autorizzata la pesca diretta, salvo esenzioni previste nell'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27) dell'allegato del presente regolamento. Se la nave intende pescare specie regolamentate indicate nelle possibilità di pesca in vigore, è identificato lo stock in cui la specie regolamentata è associata alla zona interessata;
b)
in tempi rapidi, la sospensione dell'autorizzazione, nel formato previsto nell'allegato II.C.4 delle CEM di cui al punto 28) dell'allegato del presente regolamento, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui trattasi o di qualsiasi modifica del suo contenuto, se la revoca o la modifica intervengono durante il periodo di validità;
c)
la riassegnazione di un'autorizzazione che era stata sospesa, trasmessa secondo la procedura di cui alla lettera a).
6. Gli Stati membri si assicurano che il periodo di validità dell'autorizzazione coincida con il periodo di certificazione, per quanto concerne la certificazione del piano di capacità di cui ai paragrafi 10 e 11.
7. Ogni peschereccio reca marcature facilmente identificabili in conformità delle norme accettate a livello internazionale, quali le specifiche standard della FAO per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci.
8. Nessun peschereccio può operare nella zona di regolamentazione senza avere a bordo documenti validi rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, nei quali figurino come minimo le seguenti informazioni relative alla nave:
a)
l'eventuale nome;
b)
l'eventuale lettera (o lettere) del porto o del distretto in cui è immatricolata;
c)
il numero (i numeri) di immatricolazione;
d)
il numero IMO;
e)
l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;
f)
il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);
g)
la lunghezza fuori tutto;
h)
la potenza del motore;
i)
il piano di capacità di cui al paragrafo 10; e
j)
una stima della capacità di congelamento o la certificazione del sistema di refrigerazione.
9. Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione se non ha a bordo un piano di capacità accurato e aggiornato, certificato da un'autorità competente o riconosciuto dal suo Stato membro di bandiera.
10. Il piano di capacità:
a)
è in forma di schema o descrizione della stiva del pesce, compresa la capacità di stoccaggio di ciascun deposito destinato allo stoccaggio del pesce in metri cubi; lo schema consiste in una sezione longitudinale della nave e comprende la piantina di ciascun ponte in cui è presente un deposito per lo stoccaggio del pesce, nonché l'ubicazione dei congelatori;
b)
indica in particolare l'ubicazione di ogni porta, portello e qualsiasi altro accesso ai depositi per lo stoccaggio del pesce, con riferimento alle paratie;
c)
indica le dimensioni principali delle cisterne di deposito del pesce (cisterne con acqua di mare refrigerata) e, per ciascuna di esse, indica la capacità in metri cubi a intervalli di 10 cm; e
d)
riporta chiaramente sullo schema la scala per il calcolo delle dimensioni.
11. Ogni Stato membro si assicura che, con cadenza biennale, la conformità del piano di capacità delle sue navi autorizzate sia certificata dall'autorità competente.
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