Art. 24
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
In vigore dal 20 mag 2019
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
1. Una volta trasformate, tutte le specie catturate nella zona di regolamentazione sono etichettate in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. Tutte le specie devono essere etichettate utilizzando i dati seguenti:
a)
il nome della nave che ha effettuato le catture;
b)
il codice alfa-3 per ciascuna specie elencata nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento;
c)
nel caso dei gamberetti boreali, la data di cattura;
d)
la zona di regolamentazione e la divisione in cui si sono svolte le attività di pesca; e
e)
il codice della forma di presentazione dei prodotti quale riportato nell'allegato II.K delle CEM di cui al punto 29) dell'allegato del presente regolamento.
2. Le etichette sono solidamente fissate, stampate o scritte sugli imballaggi al momento dello stivaggio e sono di dimensioni tali da poter essere lette dagli ispettori nello svolgimento normale delle loro mansioni.
3. Le etichette sono contrassegnate a inchiostro su sfondo contrastante.
4. Ogni imballaggio contiene soltanto:
a)
una categoria di forma di prodotto;
b)
una divisione di cattura;
c)
una data di cattura (nel caso dei gamberetti boreali); e
d)
una specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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