Art. 27
Programma di osservazione
In vigore dal 20 mag 2019
Programma di osservazione
1. Gli osservatori sono indipendenti e imparziali, e dispongono della formazione, delle conoscenze, delle competenze e delle capacità necessarie per assolvere la totalità dei compiti, delle funzioni e degli obblighi specificati nel presente articolo. Gli osservatori assolvono i propri compiti e le proprie funzioni in maniera imparziale, a prescindere dalla nazionalità e dalla bandiera battuta dalla nave, e sono esenti da qualsiasi influenza indebita o benefici associati all'attività di pesca di qualsivoglia nave che pesca nella zona di regolamentazione.
2. Fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 3, ciascun peschereccio, nell'effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione, ha sempre a bordo almeno un osservatore, in conformità delle disposizioni del programma di osservazione. Un peschereccio non comincia le attività di pesca fintantoché l'osservatore non sale a bordo del peschereccio. La mancata presenza a bordo di un osservatore, laddove tale presenza sia richiesta, costituisce un'infrazione grave.
3. In deroga al paragrafo 2, e a condizione che la NAFO non abbia richiesto una presenza maggiore di osservatori, uno Stato membro può consentire ai pescherecci battenti la propria bandiera di avere a bordo un osservatore per meno del 100 %, ma non meno del 25 %, delle bordate effettuate dalla propria flotta o dei giorni di presenza dei pescherecci nella zona di regolamentazione nel corso dell'anno, purché lo Stato membro di bandiera, per quanto attiene alle navi che non hanno un osservatore a bordo:
a)
provvede affinché le navi in questione si concentrino su specie in zone in cui ci si attende che catture accessorie di altre specie avvengano in quantità trascurabili;
b)
provvede affinché la nave rispetti tutti i requisiti in materia di dichiarazioni in tempo reale;
c)
a seguito della valutazione del rischio, proceda all'ispezione fisica — o alla valutazione, secondo necessità — di ciascuno sbarco nei propri porti da parte della nave in questione, in base alle procedure nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Qualora siano constatate e confermate infrazioni al regolamento, elabora un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo trasmette alla Commissione non appena è confermata l'infrazione;
d)
trasmette alla Commissione il più presto possibile prima della bordata le informazioni seguenti:
i)
il nome, il numero IMO e il segnale radio internazionale di chiamata della nave;
ii)
gli elementi a sostegno della decisione di concedere la deroga alla presenza del 100 %;
e)
presenta alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente, un rapporto contenente un raffronto di tutte le pertinenti attività di pesca che mostri la differenza tra le bordate in cui la nave aveva a bordo un osservatore e quelle in cui l'osservatore era assente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.
4. Qualora un ispettore notifichi un'infrazione a un peschereccio che non ha a bordo un osservatore, tranne qualora l'assenza di un osservatore si verifichi in conformità del paragrafo 3, al momento della notifica, l'infrazione è considerata grave ai fini dell', paragrafo 1; inoltre lo Stato membro di bandiera, qualora non imponga al peschereccio di rientrare immediatamente in porto a norma dell', paragrafo 3, invia sollecitamente un osservatore a bordo del peschereccio.
5. Ciascuno Stato membro:
a)
prima che le navi battenti la propria bandiera comincino le attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, invia ogni anno alla Commissione un elenco aggiornato di osservatori (nome e numero di documento di identità, se del caso) che intende inviare a bordo delle navi battenti la propria bandiera operanti nella zona di regolamentazione;
b)
impone alle navi battenti la propria bandiera di avere a bordo uno degli osservatori nell'elenco di cui alla lettera a), in conformità del programma di osservazione;
c)
nella misura del possibile, provvede affinché i singoli osservatori non prendano parte a bordate consecutive sulla stessa nave;
d)
provvede affinché gli osservatori siano provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente;
e)
adotta opportuni provvedimenti riguardo alle navi battenti la propria bandiera per garantire condizioni di lavoro sicure, come pure la tutela, la sicurezza e il benessere degli osservatori nello svolgimento dei loro compiti, conformemente alle norme o agli orientamenti internazionali;
f)
provvede affinché gli osservatori trattino tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle operazioni di pesca raccolti durante la loro permanenza a bordo, compresi filmati e immagini, conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili.
6. In seguito al ricevimento di un rapporto di osservazione da parte di un osservatore in cui si segnalano discrepanze rispetto alle CEM o un incidente, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti riguardanti una nave battente la bandiera di uno Stato membro, quest'ultimo:
a)
tratta il rapporto con la massima sensibilità e discrezione, conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili;
b)
valuta le discrepanze individuate nel rapporto di osservazione e procede alle opportune azioni di follow-up;
c)
elabora una relazione sulle azioni di follow-up e la sottopone alla Commissione.
7. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione:
a)
non più tardi di 24 ore prima dell'invio di un osservatore a bordo di un peschereccio, il nome del peschereccio e il segnale radio internazionale di chiamata, unitamente al nome e al numero del documento di identità (se del caso) dell'osservatore in questione
b)
per via elettronica e senza ritardo dopo il suo ricevimento, il rapporto di osservazione giornaliero di cui al paragrafo 11, lettera e);
c)
entro 20 giorni dall'arrivo della nave in porto, il rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;
d)
entro il 15 febbraio di ogni anno, per l'anno civile precedente, un rapporto relativo al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
8. Se un peschereccio ha a bordo un osservatore di un altro Stato membro o di un'altra parte contraente della NAFO, detto osservatore presenterà il rapporto allo Stato membro di bandiera del peschereccio.
9. Se un peschereccio tenuto ad avere a bordo un osservatore non provvede in tal senso, lo Stato membro di bandiera può autorizzare qualsiasi altra parte contraente a inviare un osservatore su tale peschereccio.
10. Se è riscontrato un grave rischio per l'osservatore inviato a bordo, lo Stato membro di bandiera adotta le misure atte a garantire che l'osservatore sia prelevato dalla nave a meno che e finché il rischio non sia sventato.
11. L'osservatore inviato a bordo di una nave esercita come minimo i compiti seguenti:
a)
annotare per ogni retata/cala, nel formato indicato nell'allegato II.M delle CEM di cui al punto 35) dell'allegato del presente regolamento («rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca»):
i)
la quantità di tutte le catture per ogni specie, compresi i rigetti e le specie indicatrici di EMV, come previsto all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento:
—
quale annotata nei giornali di pesca e nei registri di produzione,
—
quale stimata dall'osservatore in maniera indipendente.
Per le retate per cui non sono possibili stime di un osservatore indipendente, le caselle relative ai dati pertinenti devono essere lasciate in bianco e indicate nella sezione delle osservazioni;
ii)
eventuali discrepanze individuate tra le diverse fonti di dati sulle catture;
iii)
il tipo di attrezzo, i relativi dispositivi e la dimensione di maglia;
iv)
i dati relativi allo sforzo;
v)
la longitudine e latitudine e la profondità di pesca;
vi)
nel caso della pesca al traino, l'intervallo di tempo tra la fine della cala e l'inizio del recupero degli attrezzi. In ogni altro caso, l'inizio della cala e la fine del recupero;
b)
monitorare il piano di stivaggio di cui all' e annotare nel rapporto dell'osservatore le eventuali discrepanze individuate;
c)
annotare ogni interruzione o interferenza riscontrata con il VMS;
d)
regolare gli strumenti del peschereccio solo con l'accordo del comandante della nave;
e)
trasmettere giornalmente il rapporto di osservazione per divisione, anche se la nave non è impegnata in attività di pesca, prima delle ore 12:00 UTC, al CCP dello Stato membro di bandiera, in conformità dell'allegato II.G delle CEM di cui al punto 36) dell'allegato del presente regolamento;
f)
svolgere le attività eventualmente richieste dalla NAFO, anche a scopi scientifici;
g)
trasmettere il rapporto dell'osservatore, su supporto informatico, se possibile allegando le relative immagini catturate dall'osservatore:
i)
prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e, al più tardi, all'arrivo della nave in porto, allo Stato membro di bandiera;
ii)
immediatamente all'arrivo in porto, alla locale autorità portuale, in caso di ispezione in porto;
h)
mettersi a disposizione degli ispettori in mare, o in porto all'arrivo della nave, per consentire l'indagine delle attività di pesca della nave;
i)
in riferimento a eventuali incidenti o inosservanze del regolamento:
i)
comunica sollecitamente all'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ogni discrepanza con il regolamento, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti, utilizzando il dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente, e
ii)
tenere una registrazione dettagliata, compresi le immagini e i filmati, di tutte le circostanze e informazioni relative a eventuali casi di discrepanze con il regolamento, da trasmettere al CCP dello Stato membro di bandiera il prima possibile, e al più tardi al momento dell'arrivo della nave in porto.
12. I comandanti dei pescherecci battenti la propria bandiera:
a)
offrono all'osservatore la cooperazione e l'assistenza necessarie all'esercizio dei suoi compiti. In tale contesto, all'osservatore è garantita la possibilità di accedere alle catture, comprese quelle che la nave può avere intenzione di rigettare in mare;
b)
garantiscono all'osservatore condizioni di vitto e alloggio di livello non inferiore a quello previsto per gli ufficiali della nave. Se non sono disponibili alloggi per ufficiali, all'osservatore è garantito un alloggio di livello quanto più vicino possibile a quello degli ufficiali ma non inferiore a quello previsto per i membri dell'equipaggio;
c)
consentono l'accesso a tutte le aree operative della nave necessarie per svolgere i suoi compiti, tra cui le stive della nave, le zone di produzione, il ponte, le attrezzature per il trattamento dei rifiuti e le apparecchiature di navigazione e comunicazione;
d)
non ostacolano, intimidiscono, influenzano, corrompono o tentano di corrompere un osservatore nell'esercizio dei suoi compiti né interferiscono con il suo operato;
e)
coinvolgono l'osservatore in tutte le esercitazioni di emergenza effettuate a bordo; e
f)
avvertono l'osservatore quando una squadra di ispezione ha comunicato l'intenzione di salire a bordo della nave.
13. Salvo se altrimenti convenuto con un'altra parte contraente della NAFO, o con un altro Stato membro di bandiera, gli Stati membri si fanno carico dei costi di remunerazione degli osservatori da essi inviati. Lo Stato membro di bandiera può consentire agli operatori della pesca di contribuire ai costi di remunerazione dell'osservatore, fatto salvo il paragrafo 14.
14. Gli osservatori non hanno interessi finanziari o beneficiari nei pescherecci che pescano nella zona di regolamentazione e sono remunerati in un modo che ne dimostri l'indipendenza finanziaria da tali navi.
15. Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai sensi del paragrafo 3, lettere c), d), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera c), e del paragrafo 7, sono trasmesse alla Commissione o a un organismo da essa designato, che ne assicura l'immediata trasmissione al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO.
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