Atto

Art. 6

In vigore dal 27 nov 1980
1. a) I riferimenti, nell'Atto del 1934, all'"Ufficio internazionale della proprietà industriale a Berna", all'"Ufficio internazionale di Berna" o all'"Ufficio internazionale" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell' del presente Atto complementare. b) L' dell'Atto del 1934 è abrogato. c) Qualsiasi modificazione del regolamento d'esecuzione contemplato nell' dell'atto del 1934 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'.2 a) iii) e 3 d). d) Nell' dell'Atto del 1934, le parole "riveduta nel 1928" sono sostituite dalle parole "per la protezione delle opere letterarie e artistiche". e) I riferimenti, nell' dell'Atto del 1934, agli della "Convenzione generale" vanno intesi come fatti a quelle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi. 2. a) Qualsiasi modificazione delle tasse indicate nell' dell'Atto aggiuntivo del 1961 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'.2. a) iii) e 3 d). b) L'alinea 1 dell' dell'Atto aggiuntivo del 1961, come anche le parole "quando il fondo di riserva ha raggiunto questo ammontare" dell'alinea 2 del predetto articolo, sono abrogati. c) I riferimenti, nell'.2 dell'Atto aggiuntivo del 1961, agli della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale vanno intesi come fatti alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma di detta Convenzione che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi. d) I riferimenti, negli alinea 1 e 3 dell' dell'Atto aggiuntivo del 1961, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.
Storico versioni

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