Atto
Art. 8
In vigore dal 27 nov 1980
1. a) I Paesi che, prima del 13 gennaio 1968, hanno ratificato l'Atto del 1934 o l'Atto del 1960 o aderito ad almeno uno di questi Atti, possono firmare e ratificare il presente Atto complementare oppure aderirvi.
b) La ratifica del presente Atto complementare, o l'adesione al medesimo, da parte di un Paese che è vincolato dall'Atto del 1934 ma non dall'Atto aggiuntivo del 1961, implica automaticamente la ratifica dell'Atto aggiuntivo del 1961 o l'adesione ad esso.
2. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Storico versioni
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