Atto
Art. 9
In vigore dal 27 nov 1980
1. Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.
2. Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto complementare entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.
Storico versioni
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