Atto

Art. 7

In vigore dal 27 nov 1980
1. I riferimenti, nell'Atto del 1960, all'"Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale" o all'"Ufficio internazionale)" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell' del presente Atto complementare. 2. Gli dell'Atto del 1960 sono abrogati. 3. I riferimenti, nell'atto del 1960, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale. 4. Nell' dell'Atto del 1960, le parole "periodiche" (alinea 1) e "del Comitato internazionale dei disegni o modelli o" (alinea 2) sono soppresse.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-7-2

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