Atto

Art. 12

In vigore dal 27 nov 1980
Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto complementare. FATTO a Stoccolma, il 14 luglio 1967. (Seguono le firme).
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