Accordo
Art. 12
In vigore dal 27 nov 1980
1. L'Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprietà di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprietà può essere limitato a diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o più Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
2. La registrazione di cui al comma 1, produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-12