Accordo

Art. 17

In vigore dal 27 nov 1980
Il Regolamento di esecuzione fissa i particolari di applicazione del presente Accordo e specialmente: 1) le lingue e il numero di esemplari nei quali la domanda di deposito deve essere fatta come pure le indicazioni richieste nella stessa; 2) l'ammontare, le date di scadenza, i modi di pagamento delle tasse destinate all'Ufficio internazionale e agli Stati, comprese le limitazioni imposte alla tassa prevista per gli Stati contraenti che procedono a un esame della novità; 3) il numero, il formato e altre caratteristiche delle fotografie o rappresentazioni grafiche di ciascuno dei disegni o modelli depositati; 4) la lunghezza della descrizione di elementi caratteristici del disegno o modello; 5) i limiti e le condizioni alle quali esemplari o bozzetti degli oggetti, in cui è incorporato il disegno o modello, possono essere uniti alla domanda; 6) il numero di disegni o modelli che possono essere compresi in un deposito multiplo e altre disposizioni che regolano i depositi multipli; 7) qualsiasi questione riguardante la pubblicazione e la distribuzione del Bollettino periodico, previsto dall', comma 3, lettera a), compreso il numero di esemplari del Bollettino, che sono inviati gratuitamente alle Amministrazioni nazionali, come pure il numero di esemplari che possono essere venduti a prezzo ridotto a queste Amministrazioni; 8) la procedura di notificazione, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni di rifiuto, previste dall', comma 1, come pure la procedura riguardante la comunicazione e la pubblicazione di tali decisioni a cura dell'Ufficio internazionale; 9) le condizioni nelle quali devono essere effettuate, dall'Ufficio internazionale, la registrazione e la pubblicazione dei cambiamenti riguardanti la proprietà di un disegno o modello, previsto dall', comma 1, come pure le rinuncie previste dall'; 10) la destinazione da darsi ai documenti e agli oggetti relativi a depositi non più suscettibili di rinnovo.
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