Accordo

Art. 20

In vigore dal 27 nov 1980
1. È costituito un fondo di riserva per l'ammontare di 250.000 franchi svizzeri. Esso può essere modificato dal Comitato internazionale dei disegni o modelli previsto dal seguente . 2. Il fondo di riserva è costituito dall'eccedenza dei proventi del Servizio internazionale dei disegni o modelli. 3. a) Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il fondo di riserva viene costituito dal versamento, da parte di ciascuno Stato, di una quota unica, calcolata per ciascuno di essi in funzione del numero di unità corrispondenti alla classe alla quale esso appartiene, in base all', comma 8, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. b) Gli Stati che diverranno parte del presente Accordo dopo la sua entrata in vigore dovranno ugualmente versare una quota unica. Questa sarà calcolata secondo i principi enunciati al comma suddetto, dimodochè tutti gli Stati, indipendentemente dalla data della loro entrata nell'Accordo, paghino lo stesso contributo per unità. 4. Nel caso che l'ammontare del fondo di riserva oltrepassasse il limite previsto, il soprappiù sarà periodicamente distribuito tra gli Stati contraenti in proporzione alla quota unica versata da ciascuno di essi, fino alla concorrenza dell'ammontare di tale quota. 5. Quando le quote uniche siano state integralmente rimborsate, il Comitato internazionale dei disegni o modelli può decidere che non sarà più richiesta la quota unica agli Stati che, successivamente, diverranno parte dell'Accordo.
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