Accordo
Art. 15
In vigore dal 27 nov 1980
1. Le tasse previste dal Regolamento comprendono:
1) le tasse per l'Ufficio internazionale;
2) alcune tasse per gli Stati contraenti designati dal depositante, e precisamente:
a) una tassa per ciascuno degli Stati contraenti;
b) una tassa per ciascuno degli Stati contraenti che procede a un esame della novità e richiede il pagamento di una tassa per procedere al detto esame.
2. Per uno stesso deposito, le tasse pagate da uno Stato contraente in virtù delle disposizioni del comma 1, numero 2, lettera a), sono detratte dal montante della tassa prevista dal comma 1, numero 2, lettera b), quando questa ultima tassa diviene esigibile per il detto Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-15