Accordo
Art. 11
In vigore dal 27 nov 1980
1. a) La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale, non può essere inferiore a:
1) 10 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale se questo deposito è stato oggetto di un rinnovo;
2) 5 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale in caso di mancato rinnovo.
b) Tuttavia, se, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale di uno Stato contraente che procede a un esame della novità, la protezione ha inizio a una data successiva a quella del deposito internazionale, le durate minime previste dalla lettera a) sono calcolate a decorrere dal momento iniziale della protezione in detto Stato. Il fatto che il deposito internazionale non sia rinnovato, o non sia rinnovato che una sola volta, non ha alcun effetto sulla durata minima della protezione così definita.
2. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede per i disegni o modelli, oggetto di un deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, sia superiore a 10 anni, una protezione di uguale durata è accordata in questo Stato sulla base del deposito internazionale e dei suoi rinnovi ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale.
3. Ogni Stato contraente può, nella sua legislazione nazionale, limitare la durata della protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito internazionale, alle durate previste dal comma 1.
4. Con riserva delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), la protezione termina negli Stati contraenti alla data della scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di questi Stati non disponga che la protezione continui dopo la data della scadenza del deposito internazionale.
Storico versioni
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