Accordo

Art. 10

In vigore dal 27 nov 1980
1. Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro l'ultimo anno di ciascun quinquennio, tasse di rinnovo fissate dal Regolamento. 2. Mediante il versamento di una soprattassa, fissata dal Regolamento, un termine di grazia di 6 mesi è concesso per i rinnovi del deposito internazionale. 3. Al momento del pagamento delle tasse di rinnovo devono essere indicati il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non deve essere effettuato per tutti gli Stati contraenti dove il deposito sta per scadere, quelli di questi Stati dove il rinnovo deve essere effettuato. 4. Il rinnovo può essere limitato a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo. 5. L'Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-10

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