Accordo

Art. 9

In vigore dal 27 nov 1980
Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della Proprietà industriale e se la priorità è rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorità è quella di questo primo deposito.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-9

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