Accordo
Art. 7
In vigore dal 27 nov 1980
1. a) Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbe avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall'Amministrazione di tale Stato.
b) Con riserva delle disposizioni dell', la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, è regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti.
2. Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d'origine se la legislazione di tale Stato così stabilisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-7