Accordo
Art. 5
In vigore dal 27 nov 1980
1. Il deposito internazionale richiede una domanda, una o più fotografie - o qualsiasi altra rappresentazione grafica - del disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento.
2. La domanda contiene:
1) la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante domanda che il deposito internazionale produca i suoi effetti;
2) l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato;
3) se il depositante desidera rivendicare la priorità citata all', l'indicazione della data e del numero del deposito che dà origine al diritto di priorità;
4) tutte le altre informazioni previste dal Regolamento.
3. a) La domanda può inoltre contenere:
1) una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;
2) una dichiarazione che indica il nome del vero creatore del disegno o modello;
3) una richiesta di aggiornamento della pubblicazione prevista dall', comma 4;
b) Inoltre possono essere uniti alla domanda esemplari o bozzetti dell'oggetto al quale è incorporato il disegno o modello.
4. Un deposito multiplo può comprendere più disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale di disegni o modelli, prevista dall', comma 2, numero 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-5