Accordo
Art. 2
In vigore dal 27 nov 1980
Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per:
Accordo del 1925, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925;
Accordo del 1934, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934;
Il presente Accordo, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, quale risulta dal presente Atto;
Il Regolamento, il Regolamento di esecuzione del presente Accordo;
Ufficio Internazionale, l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale;
Deposito internazionale, un deposito effettuato presso l'Ufficio internazionale;
Deposito nazionale, un deposito effettuato presso l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente;
Deposito multiplo, un deposito che comprende più disegni o modelli;
Stato d'origine di un deposito internazionale, lo Stato contraente dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o, se il depositante ha tali stabilimenti in più Stati contraenti, quello degli Stati contraenti che egli ha indicato nella sua domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente dove ha il suo domicilio; se non ha il suo domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui ha la cittadinanza;
Stato che procede all'esame della novità, uno Stato in cui la legislazione prevede un sistema che implica una ricerca e un esame preventivo d'ufficio, effettuati dalla sua Amministrazione nazionale e avente per oggetto la novità di tutti i disegni o modelli depositati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-2