Accordo
Art. 3
In vigore dal 27 nov 1980
I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di uno di questi Stati, sono domiciliati o hanno effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale sul territorio di uno dei detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l'Ufficio internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-3