Accordo
Art. 21
In vigore dal 27 nov 1980
1. È costituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati contraenti.
2. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:
1) stabilisce il suo Regolamento interno;
2) modifica il Regolamento di esecuzione;
3) modifica l'ammontare del fondo di riserva previsto dall';
4) stabilisce la classificazione internazionale dei disegni o modelli;
5) studia i problemi relativi all'applicazione e alla eventuale revisione del presente Accordo;
6) studia tutti gli altri problemi relativi alla protezione internazionale dei disegni o modelli;
7) si pronuncia sui rapporti annuali di gestione dell'Ufficio internazionale, cui dà le direttive generali per l'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in base al presente Accordo;
8) stabilisce un rapporto sulle spese preventive dell'Ufficio internazionale, per ciascun triennio.
3. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza di 4/5 dei membri votanti presenti o rappresentati, nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 del comma 2, e alla maggioranza semplice in tutti gli altri casi. L'astensione non è considerata voto.
4. Il Comitato è convocato dal Direttore dell'Ufficio internazionale:
1) almeno una volta ogni tre anni;
2) in qualsiasi momento a domanda di un terzo degli Stati contraenti o, occorrendo, a iniziativa del Direttore dell'Ufficio internazionale o del Governo della Confederazione Svizzera.
5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato sono a carico dei loro rispettivi Governi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-21