Accordo

Art. 21

In vigore dal 27 nov 1980
1. È costituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati contraenti. 2. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni: 1) stabilisce il suo Regolamento interno; 2) modifica il Regolamento di esecuzione; 3) modifica l'ammontare del fondo di riserva previsto dall'; 4) stabilisce la classificazione internazionale dei disegni o modelli; 5) studia i problemi relativi all'applicazione e alla eventuale revisione del presente Accordo; 6) studia tutti gli altri problemi relativi alla protezione internazionale dei disegni o modelli; 7) si pronuncia sui rapporti annuali di gestione dell'Ufficio internazionale, cui dà le direttive generali per l'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in base al presente Accordo; 8) stabilisce un rapporto sulle spese preventive dell'Ufficio internazionale, per ciascun triennio. 3. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza di 4/5 dei membri votanti presenti o rappresentati, nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 del comma 2, e alla maggioranza semplice in tutti gli altri casi. L'astensione non è considerata voto. 4. Il Comitato è convocato dal Direttore dell'Ufficio internazionale: 1) almeno una volta ogni tre anni; 2) in qualsiasi momento a domanda di un terzo degli Stati contraenti o, occorrendo, a iniziativa del Direttore dell'Ufficio internazionale o del Governo della Confederazione Svizzera. 5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato sono a carico dei loro rispettivi Governi.
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