Accordo

Art. 18

In vigore dal 27 nov 1980
Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l'applicazione di più ampie disposizioni, che venissero emanate dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente nè pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e a quelle di arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-18

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