Accordo

Art. 19

In vigore dal 27 nov 1980
Le tasse dell'Ufficio internazionale, pagate per i servizi previsti dal presente Accordo, devono essere stabilite in maniera: a) che il loro ricavo copra tutte le spese del Servizio internazionale dei disegni o modelli, come pure tutte quelle che conseguono dalla preparazione e dall'attuazione delle riunioni sia del Comitato internazionale dei disegni o modelli sia delle Conferenze di revisione del presente Accordo; b) che esse permettano il mantenimento del fondo di riserva previsto dall'.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-19

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