Accordo
Art. 22
In vigore dal 27 nov 1980
1. Il Regolamento può essere emendato dal Comitato in base all', comma 2, numero 2, o mediante la procedura scritta prevista dal successivo comma 2.
2. In caso di ricorso alla procedura scritta, gli emendamenti sono proposti dal Direttore dell'Ufficio internazionale con lettera circolare diretta a tutti gli Stati contraenti. Gli emendamenti sono considerati come approvati se, nel termine di un anno dalla loro comunicazione, nessun Stato contraente ha fatto conoscere la sua opposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-22