Accordo
Art. 26
In vigore dal 27 nov 1980
1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'invio agli Stati contraenti, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, della notificazione del deposito di dieci strumenti di ratifica o di adesione, tra cui quelli di almeno quattro Stati che, alla data del presente Accordo, non fanno parte nè dell'Accordo del 1925 nè di quello del 1934.
2. In seguito, il deposito degli strumenti di ratifica e di adesione dovrà essere notificato agli Stati contraenti dal Governo della Confederazione Svizzera; queste ratifiche e adesioni produrranno i loro effetti un mese dopo l'invio di questa notificazione, a meno che, in caso di adesione, una data posteriore non sia stata indicata nello strumento di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-26