Accordo

Art. 31

In vigore dal 27 nov 1980
1. Solo il presente Accordo vincola, nelle loro reciproche relazioni, gli Stati che fanno parte contemporaneamente del presente Accordo e dell'Accordo del 1925 o di quello del 1934. Tuttavia, i detti Stati saranno tenuti, nelle loro relazioni reciproche, ad applicare le disposizioni dell'Accordo del 1925 o quelle dell'Accordo del 1934, secondo il caso, ai disegni o modelli depositati nell'Ufficio internazionale anteriormente alla data alla quale il presente Accordo li vincola nelle loro reciproche relazioni. 2. a) Ogni Stato, che fa parte contemporaneamente del presente Accordo e di quello del 1925, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni dell'Accordo del 1925 nelle sue relazioni con gli Stati che fanno parte del solo Accordo del 1925, salvo che detto Stato non abbia denunciato l'Accordo del 1925. b) Ogni Stato che fa parte contemporaneamente del presente Accordo e di quello del 1934 è tenuto a uniformarsi alle disposizioni dell'Accordo del 1934, nelle sue relazioni con gli Stati che fanno parte solamente di quest'ultimo, salvo che detto Stato non l'abbia denunciato. 3. Gli Stati, che fanno parte solamente del presente Accordo, non hanno alcun obbligo verso gli Stati, che fanno parte dell'Accordo del 1925 o di quello del 1934, senza nello stesso tempo far parte del presente Accordo.
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