Accordo
Art. 30
In vigore dal 27 nov 1980
1. Più Stati contraenti possono, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che, nelle condizioni precisate in questa notificazione:
1) un'amministrazione comune si sostituirà all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi;
2) che essi devono essere considerati come un solo Stato per l'applicazione degli articoli da 2 a 17 del presente Accordo.
2. Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione, che ne sarà data dal Governo della Confederazione Svizzera agli altri Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-30