Regolamento

Art. 2

In vigore dal 27 nov 1980
1. a) Il numero dei disegni o modelli che un depositante può includere in un deposito multiplo non deve superare: 1) il numero di venti, se egli non richiede l'aggiornamento della pubblicazione; 2) il numero di cento, se egli richiede che la pubblicazione sia aggiornata come previsto dal comma 4, lettera a) dell' dell'Accordo. b) I depositi multipli che non comprendano più di venti disegni o modelli sono qui appresso indicati come "depositi multipli ordinari" ed i depositi multipli comprendenti più di venti disegni o modelli sono qui appresso indicati come "depositi multipli speciali". 2. Tutti i disegni o modelli compresi nel deposito multiplo devono essere destinati ad essere incorporati in oggetti che figurano nella stessa classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli. 3. Ogni disegno o modello compreso in un deposito multiplo deve essere identificato mediante un numero diverso, figurante sia sulla domanda che sulle fotografie od altre rappresentazioni grafiche allegate alla domanda stessa. 4. L'elenco degli Stati contraenti nei quali il depositante richiede che il deposito internazionale produca i suoi effetti deve essere compreso in un deposito multiplo per ogni disegno o modello. 5. Se un depositante desidera fare uso della facoltà di richiedere l'aggiornamento della pubblicazione di cui al comma 4, lettera a) dell' dell'Accordo, la durata del periodo di aggiornamento richiesto deve essere la stessa per tutti i disegni o modelli compresi in un deposito multiplo.
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