Regolamento
Art. 6
In vigore dal 27 nov 1980
1. Sei mesi prima della data di inizio di ogni periodo per il quale un deposito internazionale è suscettibile di rinnovo, l'Ufficio internazionale invia una lettera di richiamo al titolare del deposito od al suo mandatario se il nome di quest'ultimo figura nel Registro.
Il mancato invio di tale notifica non ha alcun effetto giuridico.
2. a) Il rinnovo avviene mediante il solo pagamento, nel corso dell'ultimo anno di ogni periodo di cinque anni, della tassa internazionale di rinnovo e delle tasse di rinnovo dovute agli Stati.
b) Ove il rinnovo non sia stato effettuato nel corso del periodo prescritto alla precedente lettera a), il depositante può effettuare detto rinnovo nel corso di un ulteriore periodo di condono di cui al comma 2 dell' dell'Accordo se, oltre alla tassa internazionale di rinnovo ed alle tasse di rinnovo dovute agli Stati, egli paga la sopratassa prevista a tale scopo. Le tasse di rinnovo e la sopratassa devono essere pagate simultaneamente.
c) All'atto del pagamento della tassa internazionale di rinnovo e delle tasse di rinnovo dovute agli Stati, devono essere indicati il numero del deposito internazionale nonché quelli degli Stati contraenti per i quali deve essere effettuato il rinnovo, ove tale rinnovo non debba essere effettuato per tutti gli Stati contraenti nei quali il deposito è sul punto di venire a scadenza.
Storico versioni
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