Regolamento
Art. 11
In vigore dal 27 nov 1980
Cinque anni dopo la data in cui ha cessato di esistere la possibilità di rinnovo o dopo la data in cui il deposito è stato ritirato o cancellato, l'Ufficio internazionale è autorizzato a disporre degli esemplari e bozzetti di cui al comma 3, lettera b) dell' dell'Accordo nonché a distruggere le documentazioni, a meno che la persona che figura nel Registro internazionale dei disegni o modelli quale ultimo titolare del deposito non abbia chiesto che questi le vengano rispediti a sue spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-r-11