Atto
Art. 3
In vigore dal 27 nov 1980
1. a) I compiti relativi al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali e gli altri compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
b) L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea come pure dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
3. a) L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo.
b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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