Atto

Art. 2

In vigore dal 27 nov 1980
1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito. b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) L'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del suo Accordo; ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito; iii) modifica il regolamento d'esecuzione e stabilisce l'ammontare delle tasse per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali; iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare; v) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; vi) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; vii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare; viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; ix) adotta le modificazioni degli articoli da 2 a 5; x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare; xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Atto complementare comporta. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b) qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purchè nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non è considerata voto. f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori. 4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale. 5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-2-2

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